Accordi di reintegra della legittima

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Accordi di reintegra della legittima

Che cosa sono e perché convengono

Quando parliamo di successione ereditaria, uno dei temi più delicati riguarda la tutela dei legittimari: quei soggetti che, per legge, non possono essere completamente esclusi dall’eredità. Capita spesso che disposizioni testamentarie o donazioni fatte in vita ledano la quota di riserva spettante a questi soggetti.

In questi casi, la legge offre al legittimario l’azione di riduzione: un rimedio giudiziale che, però, comporta tempi lunghi, costi elevati e un’inevitabile conflittualità familiare.

Ed è qui che entrano in gioco gli accordi di reintegra della legittima.

Si tratta di patti conclusi tra legittimari lesi e beneficiari delle disposizioni lesive, con cui si trova una soluzione consensuale alla lesione, evitando di andare in causa.

✅ Perché sono utili?

Primo: perché consentono di evitare il contenzioso, restituendo serenità ai rapporti familiari.

Secondo: perché stabilizzano l’assetto patrimoniale, riducendo il rischio che un domani un terzo acquirente si veda aggredire il bene oggetto di donazione o disposizione testamentaria.

Terzo: perché offrono una maggiore flessibilità: le parti possono concordare attribuzioni diverse, anche in denaro o su altri beni, modellando la soluzione sulle reali esigenze della famiglia.

⚖ Dal punto di vista giuridico

Gli accordi di reintegra sono perfettamente leciti, perché intervengono a successione già aperta o su donazioni già fatte, e non violano il divieto di patti successori previsto dall’art. 458 del codice civile.

In genere hanno la forma di una transazione: ciascuno rinuncia, almeno in parte, alle proprie pretese per trovare un equilibrio condiviso.

Quando riguardano beni immobili, devono essere stipulati per atto pubblico notarile e trascritti nei registri immobiliari, per garantire certezza e opponibilità ai terzi.

🧩 Conclusione

In sintesi, gli accordi di reintegra rappresentano uno strumento prezioso di prevenzione dei conflitti: permettono di tutelare i diritti dei legittimari senza sacrificare la stabilità e la circolazione dei beni ereditari o donati. Un esempio concreto di come il diritto possa essere non solo rimedio, ma anche dialogo e composizione. Tali accordi possono essere validamente raggiunti anche nell’ambito della mediazione civile e commerciale, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. 28/2010, offrendo così uno spazio privilegiato per il dialogo e la composizione, nel segno di una giustizia più partecipata e condivisa.

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Commenti

  1. A parte il fatto che l'argomento è molto interessante per me che adoro bere un bicchiere a tavola e sapere…